Descrizione del servizio
Il ticket è la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria che il cittadino paga per alcune prestazioni comprese nei LEA cioè i Livelli Essenziali di Assistenza e riguarda:
- prestazioni specialistiche (visite, esami strumentali e analisi di laboratorio)
- alcune prestazioni di Pronto Soccorso (es. "codici bianchi")
- cure termali
- farmaci.
ESENZIONI DA TICKET PER REDDITO: E01 - E02 - E03 -E04
L'esenzione da reddito viene riportata dal medico prescrittore nella ricetta, al momento della prescrizione, rilevando il codice di riferimento presente negli elenchi forniti dall'Agenzia delle Entrate.
Se il cittadino ritiene di aver diritto all’esenzione e non è inserito negli elenchi oppure il codice di appartenenza risulta errato, dovrà presentare l'autocertificazione compilando il relativo modulo.
Una volta presentata l’autocertificazione, verrà rilasciato un certificato a validità annuale e verrà effettuato l’inserimento dell’esenzione dichiarata negli elenchi del sistema TS.
Le esenzioni per reddito hanno validità su tutto il territorio nazionale.
Il certificato di esenzione ha validità fino al 31 marzo dell'anno successivo, va riemesso ogni anno in caso di sussistenza del diritto.
Per i bambini ha validità annuale con scadenza al 31 marzo dell'anno successivo e comunque non oltre il compimento del 6° anno di età.
Per gli assistiti che hanno un'assistenza temporanea in un'azienda diversa da quella di residenza, il certificato ha validità annuale con scadenza al 31 marzo dell'anno in successivo e comunque non oltre la data di scadenza dell'assistenza.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli operatori del NUS-Numero Umbria Sanità, telefonando ai Numeri Umbria Sanità gratuiti 800.63.63.63 (da telefono fisso) e 075 540 2963 (da cellulare), attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18, festivi esclusi.
COSA C’È DA SAPERE
Hanno diritto all’esenzione per reddito, i cittadini che appartengono alle seguenti categorie
- cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo fino a 36.151,98 (codice"E01");
- disoccupati appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo fino a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni familiare a carico (codice "E02");
- Titolari di pensione sociale e familiari a carico (codice "E03")
- Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo fino a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni familiare a carico (codice "E04").
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
Modalità di presentazione dell'autocertificazione
La persona interessata presenta alla propria Azienda USL l’autocertificazione del possesso dei requisiti necessari per l’esenzione, su apposito modulo, assumendosene la responsabilità.
Per l’invio dell’autocertificazione deve essere inviato il modulo debitamente compilato, firmato, con allegata una copia del documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria, con una delle seguenti modalità :
E-mail agli indirizzi dei Distretti:
On line:
- tramite l’apposita funzione resa disponibile al cittadino sul sistema TS (www.sistemats.it), utilizzando l’apposito lettore smart-card con la Tessera Sanitaria/CNS attivata o tramite SPID.
Accesso diretto agli sportelli di Anagrafe Sanitaria:
IL DICHIARANTE È TENUTO A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE DEL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL’ESENZIONE.
PROCEDURA DI RECUPERO TICKET (ESENZIONE PER REDDITO)
(in caso di autocertificazione mendace, ovvero di posizione reddituale diversa da quella dichiarata con conseguente mancato riconoscimento di esenzione per reddito o fascia reddituale dichiarata)
Il ticket sanitario è la quota di compartecipazione diretta del cittadino alla spesa pubblica per l’assistenza sanitaria fornita dallo Stato e dalla Regione. Sono soggetti al pagamento del ticket tutti gli assistiti ad eccezione di quelli in possesso di un’esenzione per ragioni di reddito, per patologia e per appartenenza a particolari condizioni.
Il D.M. 11/12/2009 (“Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria”) stabilisce che le Aziende sanitarie locali, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati, operano il controllo della sussistenza del diritto degli assistiti all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito.
Il sistema TS rende annualmente disponibili le informazioni relative ai controlli di incongruenza tra lo stato di esenzione per reddito autocertificata dall’assistito e le informazioni rilevate dall’Agenzia delle Entrate, per individuare indebite fruizioni del diritto all’esenzione e procedere al recupero del ticket non versato.
Nella Regione dell’Umbria i controlli sulle autocertificazioni per reddito stabiliti dal D.M. 11/9/2009 si applicano alle autocertificazioni prodotte dagli assistiti (residenti o domiciliati nel territorio dell'Azienda USL) titolari delle seguenti autocertificazioni:
- per l’esenzione da reddito (E01-E02-E03-E04)
Qualora dai controlli emerga l’insussistenza del diritto alla esenzione dal ticket, la ASL notifica all’assistito formale contestazione dell’irregolarità dell’autocertificazione con richiesta di pagamento del ticket dovuto per le prestazioni di assistenza specialistica e/o farmaceutica fruite.
In allegato alla contestazione viene inviata la documentazione predisposta dal Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da cui risulta:
- la motivazione del mancato riconoscimento del diritto all’esenzione per reddito, inclusi i periodi lavorativi interruttivi dello stato di disoccupazione risultanti dall’Archivio nazionale del Ministero del Lavoro (MDL).
- l’elenco delle prestazioni di assistenza specialistica e/o farmaceutica fruite nel periodo interessato dall’autocertificazione.
- l’importo del ticket non versato.
Per il pagamento del dovuto, aumentato del costo delle spese per la notifica, da effettuare esclusivamente tramite il/i bollettino/i allegato/i alla richiesta, è stabilito il termine di 60 giorni, trascorso il quale l’Azienda procederà ad avviare la procedura di recupero forzoso del credito senza ulteriore preavviso.
Si precisa che la funzione della ASL è esclusivamente strumentale e finalizzata al recupero delle somme non corrisposte a seguito delle false attestazioni del diritto alla esenzione e all’aggiornamento di ogni singola posizione. L’individuazione degli elementi contestati è di esclusiva competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che agisce mediante l'utilizzo delle banche date nazionali e degli strumenti di accertamento fiscale. La ASL è inoltre a disposizione per agevolare l’utente nella comprensione della documentazione ricevuta, che ha una connotazione strettamente tecnica, in correlazione all'argomento trattato.
RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per avere chiarimenti e informazioni più completi,l’assistito che abbia ricevuto la lettera di recupero può contattare gli operatori del NUS-Numero Umbria Sanità, telefonando ai Numeri Umbria Sanità gratuiti 800.63.63.63 (da telefono fisso) e 075 540 2963 (da cellulare), attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18, festivi esclusi.
PRESENTAZIONE CONTRODEDUZIONI
L’assistito potrà produrre controdeduzioni in merito all’addebito, supportate da (eventuale) relativa documentazione comprovante quanto dichiarato, utilizzando il MODULO CONTRODEDUZIONE di seguito scaricabile.
Il suddetto modulo e i suoi allegati dovranno essere trasmessi ad uno dei seguenti recapiti:
specificando sulla busta o nell’oggetto della PEC la causale "richiesta pagamento per controllo autocertificazione reddito”.
Saranno valutate le controdeduzioni pervenute entro il termine di scadenza fissato per il pagamento.
Si evidenzia che, al fine di comprovare il reddito, deve essere presentata la Dichiarazione fiscale dell’anno di interesse; non costituisce utile documentazione probatoria il Modello CU (Certificazione Unica ex CUD) che attesta esclusivamente, in via cumulativa, i redditi da lavoro autonomo, dipendente, da pensione ed assimilati percepiti nell’anno.
RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE
Per importi accertati complessivi superiori a euro 200,00, l’assistito che ritenga di non poter ottemperare in un’unica soluzione può richiedere di effettuare il pagamento del dovuto in forma rateizzata senza dover allegare documenti a comprova della particolare situazione.
L’istanza di rateizzazione potrà essere prodotta con rate minime di euro 50,00 e dovrà pervenire entro il termine di scadenza fissato per il pagamento.
L’assistito potrà presentare l’istanza di pagamento in forma rateizzata utilizzando esclusivamente il MODULO RATEIZZAZIONE di seguito scaricabile.
Il suddetto modulo dovrà essere trasmesso ad uno dei seguenti recapiti:
specificando sulla busta o nell’oggetto della PEC la causale "richiesta pagamento per controllo autocertificazione reddito”.
MODULISTICA (in corso di aggiornamento al 01/02/2021)
MODULO 1 - AUTOCERTIFICAZIONE ESENZIONE TICKET PER REDDITO (anno 2021)
MODULO 3 - DELEGA AUTOCERTIFICAZIONE ESENZIONE TICKET PER REDDITO (anno 2021)
MODULO 6 - AUTOCERTIFICAZIONE ESENZIONE PER REDDITO: FASCIA DI REDDITO - RAVVEDIMENTO (Anno 2020)
Per controdeduzione o rateizzazione recupero ticket (aggiornamento di novembre 2019)
MODULO - CONTRODEDUZIONE TICKET notificato
MODULO - RATEIZZAZIONE TICKET accertato