Descrizione del servizio
PRESTAZIONI EFFETTUABILI PRESSO L’ANAGRAFE ASSISTIBILI:
Iscrizione al Sistema Sanitario Regionale – S.S.R.
- con contestuale scelta del medico o pediatra di famiglia
Scelta/Cambio e Revoca del Medico di Medicina e del Pediatra di Libera Scelta per cittadini residenti ovvero temporaneamente domiciliati:
Rilascio Esenzione Ticket per Patologia e Invalidità
Rilascio Esenzione Ticket/Fasce di Reddito
Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) di Cittadini Stranieri
- Informazioni dettagliate nella sezione sottostante
Attività per l’Assistenza Sanitaria all'estero di Cittadini iscritti al SSN
- Informazioni dettagliate nella sezione sottostante
Attività per l’assistenza Sanitaria di Cittadini Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)
- Informazioni dettagliate nella sezione sottostante
INDIRIZZI EMAIL CUI INVIARE LE DOMANDE:
MODULI DA SCARICARE E COMPILARE
Modulo scelta Pediatra di libera scelta (novembre 2022)
Modulo Richiesta Revoca Medico di famiglia (luglio 2022)
INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI SERVIZI DI ANAGARFE ASSISTIBILI
(sezione in corso di aggiornamento)
SCELTA E REVOCA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MMG) E PEDIATRA DI LIBERA SCELTA (PLS)
Il cittadino avente diritto può scegliere il medico di famiglia per sé, per il coniuge e i propri familiari minorenni, con delega se maggiorenni.
Il medico di fiducia deve essere scelto tra quelli iscritti nell’ambito territoriale di residenza dell’assistito, nei limiti del massimale del medico.
Il cittadino, acquisita l’accettazione del medico, può presentare domanda di scelta in deroga per un medico di medicina generale o di un pediatra che lavora in un ambito territoriale diverso da quello della sua residenza, per richiesta di prosecuzione del rapporto fiduciario in caso di trasferimento di residenza in ambito limitrofo, quando la scelta sia o diventi obbligata, per ragioni di vicinanza o migliore viabilità se la residenza/domicilio sanitario gravita in un ambito limitrofo all’ambulatorio del medico e nei casi in cui gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell’assistenza.
Per i non residenti la scelta è a tempo determinato, da tre mesi a un anno, rinnovabile facendone specifica richiesta.
Il domicilio sanitario comporta la contestuale cancellazione della scelta del medico di provenienza. Per i non residenti la scelta è a tempo determinato, da tre mesi a un anno, rinnovabile previa richiesta.
Per il domicilio per un periodo inferiore ai 3 mesi ci si può rivolgere a un medico di famiglia o a un pediatra di libera scelta, pagando al termine della visita la prestazione ricevuta direttamente al professionista (visita occasionale).
Per ulteriori informazioni sulla scelta del Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Libera Scelta clicca su Ricerca Medici e Pediatri di famiglia della Usl Umbria 1 .
ISCRIZIONE AL S.S.N. DEL CITTADINO STRANIERO
D.lgs. 286/98 art. 35 e 36, Circolare Ministero Salute 5/2000 e Circolare Ministero Salute 3/8/2007 per assistenza sanitaria ai cittadini comunitari
1) CITTADINO COMUNITARIO
ISCRIZIONE a titolo obbligatorio
L’iscrizione è prevista a titolo obbligatorio per soggiorni superiori a tre mesi nei seguenti casi:
• Lavoratore subordinato o autonomo nello Stato
• Familiare, anche non cittadino dell’Unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato
• Familiare di cittadino italiano
• Titolare di Attestazione di “soggiorno permanente”
• Disoccupato iscritto alle liste di collocamento, in stato di disoccupazione involontaria, dopo un’attività lavorativa per meno di un anno e per oltre 1 anno debitamente comprovata
• Disoccupato iscritto alle liste di collocamento, in stato di disoccupazione involontaria, dopo un’attività lavorativa per oltre 1 anno debitamente comprovata
• Ex lavoratore iscritto a un Corso di formazione professionale
• Titolari di formulari comunitari (tra i quali E106/S1, E109/S1, E 120, E121/S1, SED S072 )
ISCRIZIONE a titolo volontario
L’iscrizione al SSN può essere richiesta a titolo volontario da cittadini UE residenti, con redditi propri, privi di copertura a carico dello Stato di provenienza e che non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN .
L’iscrizione a titolo volontario:
- comporta il versamento di un contributo in percentuale al reddito , secondo quanto previsto dal D.M. 8.10.86 ed è valida per i familiari a carico
- è valida per l’anno solare, non è frazionabile, non ha decorrenza retroattiva e dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal SSN sul territorio nazionale
L’iscrizione a titolo volontario è prevista anche per gli studenti iscritti ad un corso di studi o di formazione professionale e per i collocati alla pari .
Per gli studenti si prescinde dal requisito della residenza ed è sufficiente la dichiarazione di domicilio.
2) CITTADINO NON APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA
ISCRIZIONE a titolo obbligatorio
L’iscrizione è prevista a titolo obbligatorio per coloro che sono in regola con il permesso di soggiorno per i motivi sotto indicati:
• Lavoro subordinato e/o autonomo
• Attesa di occupazione
• Motivi familiari, compresi i familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia precedente alla data 05.11.2008
• Asilo politico e umanitario
• Assistenza minori
• Attesa adozione
• Affidamento
• Richiesta della cittadinanza
• Motivi di salute (sono esclusi i soggiornanti con ingresso “per cure mediche”)
• Possessori di carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo
• Familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al S.S.R.
• Attesa di regolarizzazione
• Minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno
• Motivi di studio per maggiorenni già iscritti a titolo obbligatorio
• Detenuti e internati
• Permessi per motivi di giustizia
• Motivi religiosi per religiosi che svolgono un’attività lavorativa
• Status di apolide
• Motivi di studio se studenti che svolgono attività lavorativa
• Residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana
ISCRIZIONE a titolo volontario
L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale può essere richiesta a titolo volontario da cittadini extracomunitari (che non rientrano tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti) titolari di permesso di soggiorno di durata superiore ai tre mesi, fatto salvo il diritto dello studente o dello straniero collocato alla pari, che possono richiedere l'iscrizione anche con permesso di durata inferiore (art.42, comma 6, D.P.R. del 31 agosto 1999 n. 394 Regolamento di attuazione al Testo Unico sull'immigrazione e succ. mod. e art.34, comma 4, T.U. Immigrazione).
Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per motivi di turismo (art. 36 del T.U. n. 286/98).
L’iscrizione a titolo volontario è prevista per i seguenti motivi/categorie :
- Motivi religiosi
- Motivi di studio
- Collocati alla pari
- Residenza elettiva
- genitori ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008
- Stranieri che partecipano a programmi di volontariato
- Dipendenti stranieri di Organizzazioni operanti in Italia, personale accreditato presso le Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari
- Eventuali altre categorie per esclusione con riferimento a quanto precisato in materia di iscrizione obbligatoria
L’iscrizione a titolo volontario:
- comporta il versamento di un contributo in percentuale al reddito , secondo quanto previsto dal D.M. 8.10.86 ed è valida per i familiari a carico
- è valida per l’anno solare, non è frazionabile, non ha decorrenza retroattiva e dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal SSN sul territorio nazionale.
ASSISTENZA SANITARIA ALL’ESTERO CITTADINI ISCRITTI AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (S.S.N.)
Leggi dello Stato e accordi internazionali garantiscono ai cittadini iscritti al SSN alcune forme di assistenza all’estero. Per ottenere le necessarie informazioni sul tipo e modalità di erogazione di prestazioni all’estero il viaggiatore dovrà, in ogni caso, assumere informazioni presso le strutture sanitarie del luogo.
Il Ministero della Salute ha elaborato una guida interattiva denominata “Se parto per” che permette a tutti gli assistiti (cioè a tutti coloro che sono iscritti e a carico del Servizio Sanitario Nazionale - SSN) di avere informazioni sul diritto o meno all’assistenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza all'estero e, in particolare, di avere informazioni su:
• come ottenere l’assistenza sanitaria in un qualsiasi Paese del mondo
• a chi rivolgersi
• come richiedere eventuali rimborsi
Per informazioni dettagliate consulta la guida interattiva del Ministero "Se parto per" e il sito del Ministero della salute
IMPORTANTE: Se il soggiorno all'estero supera i 30 giorni, deve essere comunicato alla ASL di appartenenza per la sospensione della scelta del medico di famiglia, come previsto dalle norme in vigore. Al rientro in Italia, alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, è necessario recarsi presso la ASL per ripristinare il rapporto con il medico di fiducia o effettuare una nuova scelta del medico.
1) STATI UNIONE EUROPEA –SVIZZERA- STATI SPAZIO ECONOMICO EUROPEO SEE (ISLANDA – LIECHTESTEIN – NORVEGIA )
Nel caso del temporaneo soggiorno, il cittadino che avesse avere bisogno di cure mediche, presentando la TEAM o il certificato sostitutivo al medico all'ospedale pubblico o alla struttura convenzionata, avrà diritto a tutte le cure medicalmente necessarie, anche se non sono urgenti. Le prestazioni sono gratuite, salvo il pagamento dell'eventuale ticket o di altra partecipazione alla spesa che è a diretto carico dell’assistito e non è rimborsabile.
La TEAM o Tessera Europea di Assicurazione Malattia per l’Italia è il recto della Tessera sanitaria emessa e distribuita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Se il cittadino non ha ricevuto la TEAM e la partenza è prevista in tempi troppo brevi per poterla ottenere, o se è stata rubata o smarrita, potrà richiedere il certificato sostitutivo provvisorio presso l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza.
Per ulteriori informazioni sulla Tessera Sanitaria è possibile consultare il sito della Regione dell'Umbria
Per informazioni sull’Assistenza sanitaria all’estero diversa dal soggiorno temporaneo (es. lavoratori distaccati, pensionati residenti all’estero, familiari di lavoratori di diritto italiano che risiedono in un Paese diverso da quello del lavoratore, studenti, cure di altissima specializzazione, cure programmate, ecc.), data la complessità dell’argomento, si consiglia di visitare la guida interattiva del Ministero della Salute “ Se parto per” .
Un‘ulteriore tipologia di ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA INDIRETTA negli Stati dell’Unione Europea e Stati Spazio Economico Europeo SEE (ISLANDA – LIECHTESTEIN – NORVEGIA) è prevista ai sensi della Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 24 del 9 marzo 2011, sulla “applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’Assistenza sanitaria transfrontaliera”
La normativa in oggetto prevede la possibilità di usufruire di cure sanitarie negli altri Paesi dell’Unione e Spazio SEE alle stesse condizioni previste dal SSN. In questo caso, il paziente anticipa i costi dell’assistenza sanitaria, autorizzata nei casi previsti, e successivamente richiede il rimborso alla propria ASL. Il rimborso per le prestazioni sanitarie sarà pari al costo che il SSN avrebbe sostenuto se le cure fossero state erogate in Italia, senza superare il costo totale della cura.
Per Informazioni dettagliate è possibile consultare e il sito del Ministero della Salute alla voce Sanità internazione-cure Unione Europea.
2) PAESI EXTRA UNIONE EUROPEA
Al di fuori della Unione Europea è bene informarsi se lo Stato ospitante ha stipulato con l’Italia degli accordi bilaterali che consentono di usufruire dell’assistenza sanitaria, nei limiti previsti da ogni singola convenzione e/o verificare la fattibilità dell’assistenza indiretta prevista per distacco per studio e per lavoro .
In ogni caso è sempre bene valutare la stipula di una buona assicurazione sanitaria privata poiché potrebbe non essere garantita alcuna forma di assistenza sanitaria a carico del SSN.
• ASSISTENZA SANITARIA negli Stati Extra Unione Europea in Convenzione Bilaterale di sicurezza sociale
L’italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i seguenti Stati extra UE: Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Ex Jugoslavia (Serbia, Montenegro, Vojvodina, Kossovo), Croazia Macedonia, Bosnia, Erzegovina, Principato di Monaco, San Marino e Tunisia.
Gli accordi bilaterali spesso forniscono assistenza gratuita solo a particolari categorie sociali.
E’ pertanto opportuno informarsi sulle caratteristiche della convenzione stessa ed eventualmente chiedere il rilascio dell’apposito modulo che consentirà di ottenere l’assistenza per cure urgenti, se prevista nello specifico accordo.
• ASSISTENZA SANITARIA nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea e in cui non vigono accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale.
Nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea e in cui non vigono accordi bilaterali non è prevista nessuna forma di copertura sanitaria per soggiorno temporaneo.
Per alcune categorie può essere richiesta una forma di copertura indiretta.
Precisamente nel caso di distacco di:
lavoratori (dipendenti privati, autonomi e liberi professionisti, dipendenti pubblici)
studenti titolari di borsa di studio.
Si anticipano le spese e poi si chiede il rimborso al Ministero della Salute agli uffici consolari tramite le ambasciate italiani all’estero. I beneficiari dell'assistenza devono richiedere l'attestato ex art. 15 del D.P.R. 31.07.1980 n. 618 alla Asl di residenza e/o domicilio presentando idonea documentazione in base alla rispettiva categoria .
ASSISTENZA SANITARIA EMIGRATI ITALIANI (ISCRITTI ALL’A.I.R.E.) CHE RIENTRANO TEMPORANEAMENTE IN ITALIA
I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco, che mantengono il diritto all’assistenza sanitaria in Italia e all’estero.
Ai sensi del DM 1 febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato (sono tali coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia) ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.
In questi casi il connazionale deve presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica:
- di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché di risiedere all'estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE
- OPPURE di essere nato all'estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all'estero ed essere quindi iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
Per ogni altra informazione sull’assistenza sanitaria ai cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. è possibile consultare il sito del Ministero della Salute Cittadini italiani residenti all'estero