Accesso civico e documentale



Che cos’è l'ACCESSO CIVICO E DOCUMENTALE?


Accesso documentale (art. 22 Legge 241/1990)

L’accesso agli atti amministrativi è il diritto che hanno i cittadini interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi che li riguardano: è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, ha per oggetto atti e documenti individuati e può essere esercitato, previa richiesta motivata, solo da soggetti portatori di tali interessi.


Accesso civico (art. 5, comma 1, D. L.vo n. 33/2013 e s.i.m.)

L’“accesso civico” (art. 5, comma 1 del D.lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016), è il diritto di chiunque di accedere agli atti, documenti e informazioni per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione in capo alle Pubbliche Amministrazioni, in caso di omessa pubblicazione.

Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, D. L.vo n. 33/2013 e s.i.m.)

L’”accesso civico generalizzato” (art. 5, comma 2 del D.lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016) è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del citato decreto.

L’Azienda USLUmbria 1 ha disciplinato il diritto di accesso agli atti amministrativi, il diritto di accesso civico e il diritto di accesso civico generalizzato con un Regolamento adottato con Delibera del Direttore Generale n. 1303/2017


MODULISTICA

All. A Modulo accesso documentale

 All. A1 Modulo notifica controinteressato

 All. B Modulo accesso civico

 All. C Modulo accesso generalizzato

 All. C1 Modulo notifica controinteressato accesso generalizzato

 All. D Modulo richiesta riesame

Ultimo aggiornamento: 11/10/2017
Arrow Up