Art. 35, c.1, 2: obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate: una breve descrizione del procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, il nome del responsabile del procedimento, modalità e termine del procedimento e strumenti di tutela amministrativa giurisdizionale a favore dell'interessato nel corso del procedimento.
Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Procedimenti Attività Servizi Area Centrale
Procedimenti Attività Servizi Distrettuali
Procedimenti Attività Servizi Ospedalieri
Procedimenti Attività Medicina Legale
Procedimenti Attività di Prevenzione